Normativa

Fin dagli anni Trenta, in Italia, la qualità del cioccolato è stata riconosciuta meritevole di tutela legislativa: la Legge 916/1931 ne regolamentava la produzione e la commercializzazione, distinguendo chiaramente il “cioccolato” dai prodotti di imitazione, definiti con l’espressione “surrogato di cioccolato”.

Il cioccolato è anche uno dei pochi prodotti alimentari cui è stata riservata, a livello europeo, una normativa specifica che ne precisa le denominazioni e i relativi requisiti compositivi. Con l’avvento del Mercato Comune Europeo venne, infatti, avviata l’armonizzazione delle normative esistenti nei sei paesi che all’epoca costituivano la Comunità. Tale armonizzazione si concretizzò con laDirettiva 241/1973, recepita in Italia con la Legge 351/1976.

La nuova regolamentazione comunitaria disciplinava dettagliatamente la produzione di cioccolato e definiva precisamente tutte le denominazioni riservate, che devono essere tutt’ora utilizzate nel commercio per designre i prodotti in circolazione. Tra le principali caratteristiche della composizione del cioccolato, la normativa comunitaria prevedeva l’impiego esclusivo di burro di cacao.

In conseguenza dell’allargamento dell’Unione Europea a Regno Unito, Danimarca e Irlanda (la cui tradizione produttiva prevedeva per il cioccolato una regolamentazione diversa, in particolare consentendo l’impiego non escusivo di burro di cacao) e, successivamente, ad altri paesi, il mercato europeo del cioccolato si presentava con un quadro normativo disomogeneo e fortemente contrapposto, che non tutelava adeguatamente nè i produttori nè i consumatori.

In virtù della libertà di circolazione basata sul principio del mutuo riconoscimento, infatti, non avrebbe potuto escludersi il rischio che i prodotti legalmente fabbricati in uno dei paesi, la cui normativa ammetteva l’impiego di materie grasse vegetali diverse dal burro di cacao, fossero commercializzati anche nei Paesi nei quali questa pratica era vietata.

Si avvertì quindi, all’inizio degli anni Novanta, l’esigenza di pervenire ad una completa e definitiva armonizzazione del mercato a livello comunitario, attraverso un nuova Direttiva.

Il 23 Giugno del 2000, a conclusione di un lungo e travagliato iter legislativo  iniziato nel 1992, il Parlamento Europeo ha finalmente approvato una nuova normativa armonizzata (la Direttiva 2000/36/CE) che, nel contemperare l’esigenza di preservare il principio della libera circolazione delle merci all’interno dei 15  Paesi dell’Unione Europea, introduce importanti novità, che realizzano l’obiettivo di una più precisa e completa informazione al consumatore.

Le novità più salienti introdotte dalla Direttiva 2000/36/CE, recepita in Italia con il Dlgs. 178/2003, in vigore in tutti gli Stati membri dal 3 Agosto 2003 sono:

– Estensione a tutti i Paesi dell’Unione Europea della facoltà di utilizzare, atitolo opzionale, entro il limite massimo del 5%, senza modificare i requisiti compositivi minimi definiti dalla precedente Direttiva del 1973, sei materie grasse vegetali di origine tropicale diverse dal burro di cacao. Tali grassi vegetali sono stati selezionati in base a criteri di compatibilità chimico-fisica con il burro di cacao, e sono precisamente: burro di illipèstearina di shorea robustaburro di karitèburro di cocumnocciolo di mangoolio di palma / quest’ultimo solo per la copertura di gelati e di prodotti simili).

– Obbligo della indicazione nella etichetta degli ingredienti del cioccolato e della data di durabilità del prodotto.

– Obbligo, per i prodotti contenenti altri grassi oltre al burro di cacao, di menzione in etichetta, accanto alla denominazione di vendita, in modo ben visibile e chiaramente leggibile, nello stesso campo visivo dell’elenco degli ingredienti e in caratteri di dimensioni almeno pari e in grassetto, della dicitura “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”.

– Facoltà, per i produttori che non utilizzano grassi vegetali diversi dal burro di cacao, di farne esplicita menzione in etichetta con tutta l’evidenza.

– Per il cioccolato prodotto o commercializzato in Italia, nell’applicazione della Direttiva il Parlamento italiano ha espressamente disposto la possibilità di utilizzare la dizione “cioccolato puro” per il prodotto che contiente solamente burro di cacao.